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FAQ — Domande Frequenti

FAQ

Domande frequenti

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Di quale Chiesa tratta SedesApostolica.Info?

​Della Chiesa cattolica, ossia l’unica vera istituzione religiosa storica fondata da Gesù Cristo Nostro Signore durante e dopo la Sua Ascensione a Dio Padre nei Cieli, rappresentata in terra dal Pontefice Romano Vescovo di Roma e  presente in quasi tutte le nazioni per mezzo di Diocesi di vari riti, lingue e tradizioni.

Quali sono le caratteristiche essenziali della Chiesa?

​La Chiesa è Una, Santa, Cattolica e Apostolica. Una, nella condivisione della Fede, dei Sacramenti e degli insegnamenti in continuità dogmatica, sacramentale e giuridica con la Santa Madre Chiesa fondata da Gesù Cristo Nostro Signore; Santa, poiché in Essa si tramandano insegnamenti, pratiche e grazie interiori che ristabiliscono e mantengono i fedeli in unione spirituale con Dio, Creatore del cielo e della terra; Cattolica, in quanto ovunquesia nel tempo che nello spazio, si professa, si praticano e si insegnano le verità nello stesso senso in cui Cristo e gli Apostoli le hanno insegnate; Apostolica, perché trae origine dall’azione pastorale e dal ministero degli Apostoli e dei loro discepoli, che Cristo alla Sua Ascensione ha commissionato per fare discepoli di tutte le nazioni.

​​Perché Pietro e i suoi Successori, sono essenziali?

​Gesù Cristo Nostro Signore, ha fondato la Sua Chiesa per continuare la Sua opera e la Sua presenza in questo mondo fino alla fine dei tempi. Per garantire che la comunità di credenti rimanga fedele a Lui, Egli ha donato a tale comunità un visibile vincolo di unità nell’ufficio di unità e autorità che ha affidato a Cefa bar Giona chiamato “Pietro”, condividendo con lui il Suo stesso Nome di Roccia dei Secoli, concedendo così alla Sua stessa Chiesa un’infrangibile stabilità in tutte le epoche. Questo ufficio è stato lasciato alla Chiesa di Roma, per ispirazione dello Spirito Santo, ai successivi Vescovi.

Perché la legittima elezione del Pontefice Romano è essenziale per la continuità della vera Chiesa di Cristo?

​Cristo ha promesso che le Porte dell’Inferno non avrebbero prevalso contro la Sua Chiesa (Matteo 16:18b); ha definito la Sua Chiesa come la comunità dei Suoi discepoli fondata su Pietro (Matteo 16:18a); ha dotato San Pietro e i suoi Successori della potenza e dell’efficacia della Sua stessa Preghiera di protezione (Luca 22:32), confermando l’autorità di San Pietro e dei suoi Successori su tutta la Chiesa (Giovanni 21:15-17) e vincolando Se stesso e il Cielo a quella stessa autorità (Matteo 18:18). Ne consegue che stabilire chi sia il vero successore di San Pietro è la questione più cruciale riguardo l’appartenenza al corpo visibile e mistico di Cristo per tutti i credenti sulla Terra, giacché solo il vero successore godrà di questa speciale autorità e grazia agli occhi di Dio. Al contrario, chiunque rivendichi falsamente tale ruolo commette un orribile sacrilegio e inganno, come afferma Papa Niccolò II nella sua Bolla, In Nomine Domini, n. 4.

Come capire chi è e chi non è il Successore di San Pietro?

​Secondo la tradizione della Chiesa di Roma i Vescovi di Roma sono eletti fin dall’antichità; i nomi di ciascuno sono noti in un elenco che si estende dal tempo di San Pietro fino ai nostri giorni, il quale è chiamato Successione Apostolica nella Chiesa Romana.

​ Secondo l’insegnamento di Papa Giulio questa decisione dell’Apostolo San Pietro è vincolante per l’intera Chiesa Romana: “Poiché è un insegnamento sufficientemente vergognoso che chiunque rifiuti questa regola (degli Apostoli), sia per i pontefici che per gli ordini, la quale ha provveduto persino alla Sede del Beato Pietro” (Decretali, C. III).

​Conosciamo i nomi di questi uomini perché furono eletti dai Fedeli della Chiesa di Roma e riconosciuti in seguito come Pontefici Romani. Queste elezioni seguirono regole differenti in in base al volere del Pontefice in carica.

Alcuni aspetti di ciascuna elezione rimasero immutati dai giorni dell’Apostolo San Pietro, come ad esempio il fatto che a votare fossero sempre i cristiani membri battezzati della Chiesa di Roma, per poi mutare di volta in volta secondo le leggi stabilite da questo o quel Romano Pontefice: alcuni di questi regolamenti erano condizioni essenziali che proibivano un’elezione, un candidato o un modo di votare. Altri erano condizioni non essenziali che prescrivevano di seguire determinate procedure per il buon ordine o per evitare problemi.

​In ogni elezione vi sono stati fatti obiettivi riguardanti le modalità con cui l’elezione si è tenuta. Quando questi fatti concordavano con le leggi e i regolamenti stabiliti, l’elezione era accettata come valida e l’uomo che veniva eletto e acconsentiva era considerato un Vescovo di Roma vero, valido e legittimo, successore di San Pietro. Quando ciò non accadeva, egli non lo era.

Qual è l’attuale legge pontificia positiva riguardo a come deve essere eletto un Romano Pontefice?

​La legge attuale che regola la legittima elezione di un Romano Pontefice è la Costituzione Apostolica di Papa Giovanni Paolo II, Universi Dominici Gregis, del 22 febbraio 1996. Le leggi precedenti, in tempi recenti, sono state la Costituzione di Papa Paolo VI, Romano Pontifice Eligendo, del 1° ottobre 1975; quella di Papa Pio XII, Vacantis Apostolicae Sedis, dell’8 dicembre 1945; e quella di San Pio X, Vacantis Apostolicae Sedis, del 25 dicembre 1904.

In quale punto nella Costituzione Apostolica di Papa Giovanni Paolo II si evince che l’elezione di un Romano Pontefice può essere invalida o illegittima?

​Al paragrafo 76, dove Papa Giovanni Paolo II comanda che nessuna elezione tenuta in modo contrario alle prescrizioni della sua costituzione debba essere considerata valida.

Chi ha l’autorità di dichiarare invalida un’elezione papale?

​Secondo i termini della legge di Papa Giovanni Paolo II, Universi Dominici Gregis, n. 76, l’invalidità di un’elezione papale deriva dalla discrepanza storico-oggettiva tra il modo in cui si è svolta l’elezione e le regole su come avrebbe dovuto svolgersi. Questa discrepanza fattuale, essendo oggettiva e nota a tutti, rende l’elezione invalida e, di conseguenza, quando si verifica, chiunque ha il diritto di dichiarare invalido il conclave, poiché l’elezione è invalida ancor prima che essi la dichiarino, in quanto i fatti storici obiettivi preesistono al giudizio pubblico o privato di qualsiasi singola persona che ne sia a conoscenza.

Quale autorità può dichiarare valida un’elezione papale invalida o rendere valida un’elezione invalida?

​Nessuna, perché nell’attuale diritto della Chiesa non è prevista alcuna disposizione per una cosa del genere.

Qual è il risultato di un’elezione papale invalida?

​Se l’elezione è legalmente invalida, allora colui che accetta tale elezione non ha alcun titolo legittimo per essere il Romano Pontefice. Coloro che sostengono la sua pretesa illegittima diventano simili a lui ossia scismatici, poiché stipulano un accordo per separarsi da un candidato legittimo: poiché solo i legittimi Romani Pontefici sono veramente i Successori di San Pietro, riconosciuti da Gesù Cristo come Suoi Vicari sulla Terra, essere un papa illegittimo o essere sostenitore di un tale uomo pone il credente in un immediato scisma formale da Gesù Cristo e dal resto della Chiesa.

​Un pretendente illegittimo al papato è chiamato “antipapa”.

Sostenere un antipapa o essere in comunione con esso, comporta la scomunica immediata ai sensi del Canone 1364 (CIC 1983), a causa dello scisma implicato. L’effetto giuridico di questa scomunica è la perdita di ogni diritto di esercitare qualsiasi ufficio o ministero o di celebrare qualsiasi sacramento o sacramentale, a norma del Canone 1331 (CIC 1983).

Qual è la perdita di diritti che si verifica quando viene eletto o installato un Antipapa?

​I Cardinali che acconsentono a un’elezione illegittima, perdono il diritto di eleggere qualsiasi futuro papa o di partecipare all’elezione legittima di qualsiasi futuro papa. Tale perdita è la conseguenza logica della partecipazione personale e dell’accordo con il reato di violazione delle leggi sull’elezione, per il quale decidono di non eleggere nessun altro come papa, ma rimangono sostenitori dell’antipapa da essi creato.

Qual è il risultato immediato di questa perdita?

​I Cardinali, che possiedono un diritto ministeriale esclusivo di eleggere il Romano Pontefice, secondo la Universi Dominici Gregis, n. 33, non possono perdere questo diritto di eleggere il Romano Pontefice se un qualsiasi numero di essi, ma non tutti, partecipa al sostegno di un antipapa. In un tale caso, Cardinali che respingono l’elezione illegale, mantengono il loro diritto e possono e sono gravemente obbligati a procedere a una seconda elezione, secondo le regole, di un papa vero e legittimo.

​Tuttavia, se la totalità dei Cardinali elettori acconsente all’elezione illegittima di un uomo come papa e aderisce ad esso, essi perdono come Collegio questo diritto esclusivo: ciò accade perché il loro diritto esiste per mezzo della legge papale positiva, che ha limitato l’elettorato ai Cardinali Vescovi.

Questa regolamentazione papale fu emanata per la prima volta da Papa Niccolò II nel 1059, basandosi sul principio che, poiché l’Apostolo San Pietro ha lasciato l’intero diritto di eleggere il Papa all’intera Chiesa, qualsiasi parte della Chiesa potesse legittimamente esercitare tale diritto. Pertanto, quando Papa Niccolò II lo ha limitato ai Cardinali Vescovi, non ha introdotto alcun nuovo diritto, ma lo ha semplicemente limitato suo esercizio per ragioni prudenziali, al fine di garantire un esito migliore e onesto. Poiché tale limitazione è ragionevole e non ingiusta, un Papa legittimo può imporre una simile restrizione. Ma poiché la ragione di una tale legge è un esito giusto, questa restrizione non è vincolante quando la totalità dei Cardinali Elettori commette una violazione criminale. Pertanto, la loro unanimità nel crimine causa la perdita universale del loro diritto esclusivo, e il diritto ritorna all’intero elettorato originario.

​Ciò risulta chiaro dal momento che la Costituzione Apostolica di Papa Giovanni Paolo II, Universi Dominici Gregis, al n. 76, afferma quando un’elezione è invalida, ma non indica cosa fare quando i Cardinali aderiscono all’unanimità a un papa validamente eletto in modo invalido. Pertanto, in accordo con il principio generale della giurisprudenza ecclesiastica, secondo cui in tali casi si ricorre alla legge precedente (cfr. CIC 1983, Canone 19), che in questo caso è la Bolla di Niccolò II, In Nomine Domini, la quale essendo l’unica a trattare di un caso così straordinario, quella disposizione di tale Bolla rimane in vigore (cfr. CIC 1983, Canone 21).

Come provvede la Bolla di Papa Niccolò II per il caso speciale in cui il Collegio dei Cardinali perda il suo diritto di eleggere il papa?

​Per comprendere questo, spieghiamo prima cosa fece e cosa non poté fare Papa Niccolò II nella sua bolla In Nomine Domini del 13 aprile 1059:

​Papa Niccolò II non concesse né avrebbe potuto concedere il diritto di voto a coloro che non sono membri della Chiesa di Roma. Poiché infatti il diritto di eleggere il papa è un diritto concesso alla Chiesa di Roma da San Pietro Apostolo, nessun papa può trasferire questo diritto a un’altra Chiesa o a persone che non siano membri di questa Chiesa.

​In secondo luogo, Papa Niccolò II non poté e non volle ridefinire la Chiesa di Roma, poiché è San Pietro che definisce la Chiesa di Roma, avendo egli stesso affidato l’intero territorio della Città Eterna alla propria cura pastorale. Per questa ragione, questa Chiesa di Roma che può eleggere il papa comprende tutto il territorio della Città Eterna, così come era ai giorni di San Pietro. Oggi chiamiamo questo territorio la Diocesi di Roma e le 7 diocesi suburbicarie di Roma. Queste includono Ostia, Porto-Santa Rufina, Sabina-Poggio Mirteto, Palestrina, Frascati, Velletri-Segni e Albano: è il motivo per cui i Cardinali Elettori sono incardinati come pastori di chiese presenti in una qualsiasi di queste 8 diocesi, poiché in qualità di clero di queste diocesi essi sono membri della Chiesa di Roma, sulla quale San Pietro ha regnato.

​In terzo luogo, Papa Niccolò II non poté e non rimosse il diritto di chiunque di partecipare all’elezione del Papa, poiché questo diritto, essendo concesso da San Pietro, non può mai essere interamente estinto. Pertanto, nella sua Bolla egli si limita a restringere il diritto di deliberare sul candidato ai soli Cardinali Vescovi, e mantiene la tradizione di consentire a tutti gli altri membri del clero, ai religiosi e ai laici di acconsentire o dissentire alla loro scelta (n. 1).

​In quarto luogo, il Papa non è eletto dai membri della Chiesa di Roma, ma dalla Chiesa, rappresentata per mezzo dei suoi membri; Chiunque partecipi legittimamente a un’elezione legittima, l’elezione è compiuta formalmente dalla Chiesa di Roma, e strumentalmente solo da coloro che vi partecipano come suoi membri.

​Di conseguenza, poiché è giusto restringere il diritto di deliberazione al fine di assicurare un esito più onesto, ne consegue che, poiché un elettorato più piccolo è maggiormente suscettibile di cadere preda di un’elezione disonesta, quando ciò accade, la ragione della restrizione cessa di esistere, e quindi la restrizione del diritto non è più vincolante. Egli riconosce questo principio al n. 3 della sua Bolla, dove dice che «i Cardinali Vescovi, con l’altro clero religioso e i laici, sebbene pochi, ottengono il diritto di potere di eleggere (ius potestatis)» il papa anche al di fuori della Città Eterna, cosa mai fatta prima nella storia del papato.

​È importante notare che Papa Niccolò II descrive questo elettorato più piccolo con termini differenti da quelli con cui aveva descritto l’antico elettorato al n. 1 della sua bolla. Da un lato egli denomina il clero con l’espressione “chierici religiosi” per indicare coloro che hanno la fede e vivono rettamente secondo la disciplina ecclesiastica; dall’altro i laici come “laici cattolici” piuttosto che “il popolo” della Città, per indicare i laici che sono retti credenti e non aderiscono allo scisma dei Greci, iniziato nel 1054, appena 5 anni prima. L’importanza dell’alterazione descrittiva di Papa Niccolò II sta nell’enfatizzare che il diritto ritorna a quella parte della Chiesa che è onesta e rifiuta le azioni scismatiche e illegittime della precedente elezione.

Che cosa intende precisamente Papa Niccolò II con la sua misura di emergenza?

​Il significato autentico di qualsiasi legge papale si trova nel testo della legge compreso secondo i generali principi della giurisprudenza. Papa Niccolò II afferma che questo elettorato più piccolo, “ottenga il diritto di potere” (ius potestatis), cioè il diritto della capacità di agire. Non dice che a concedere questo diritto sia il papa stesso bensì una fonte di autorità superiore: l’autorità di San Pietro.

Poiché questo elettorato è solo una minima parte del gruppo di fedeli a cui San Pietro ha concesso il diritto, la comprensione ragionevole dell’insegnamento di Papa Niccolò II è che il suddetto diritto si rivolga all’elettorato per intero anche dal piccolo gruppo sopra citato, con tutte le altre restrizioni non essenziali della legge positiva sospese per quella speciale elezione.

​Al n. 3 della sua Bolla, Papa Niccolò II, il quale — come dice nel suo preambolo — intende prevenire elezioni illegali e disoneste in futuro, usando una precisa struttura grammaticale per assicurare ciò:  «I Cardinali Vescovi con… sebbene pochi ottengano il diritto di potere». L’ablativo di compagnia con la preposizione latina “cum” (con), la quale non richiede nient’altro di specifico se non che vi siano pochi (paucis), poiché ragionevolmente una cospirazione disonesta potrebbe compromettere ciascuna categoria dei Fedeli, ma mai sopraffare l’intera Chiesa, essendovi sempre almeno pochi che vi si opporranno. — È noto, ad esempio, che non vi furono pochi, ma solo due Cardinali Vescovi all’elezione di Niccolò II, nel 1058, a Siena, in Italia, elezione che precedette la promulgazione della sua stessa bolla nell’anno successivo. Per questa ragione si deve presumere che Niccolò II intendesse con la sua stessa Bolla affermare i principi sui quali San Ildebrando promosse Niccolò al papato: il requisito necessario è che pochi tra i Fedeli, di una qualsiasi di queste tre categorie, possa partecipare. — Né Papa Niccolò II intendeva che l’intero elettorato fosse presente in persona, come si può dedurre da ciò che fecero i Cardinali nell’elezione di Papa Beato Urbano II, a Terracina, nel 1088, dove i “chierici religiosi” e i “laici cattolici” non erano presenti in persona, ma rappresentati legalmente da un sacerdote delegato, incaricato da alcuni di essi per votare in loro nome.

​Questa comprensione è confermata dal principio generale della giurisprudenza ecclesiastica, secondo cui le concessioni di diritti devono essere interpretate largamente e non restrittivamente (cfr. CIC 1983, Canone 18); e dal principio generale del diritto naturale, secondo cui “la necessità non ha legge” (necessitas nullam legem cognoscit), cioè che le restrizioni meramente positive o arbitrarie che impedirebbero il buono e inteso esito di un diritto o di una legge, in casi di necessità, non obbligano (cfr. Decretum Gratiani, C. III, “In maioribus siquidem est regendi et iubendi potestas, in minoribus obsequendi necessitas”). Infine, è importante notare che San Pietro Apostolo ha conferito questo diritto alla Chiesa di Roma senza specificare quali membri di quella Chiesa sarebbero stati gli elettori; quindi, se ci si appella al diritto apostolico, non vi è assolutamente alcuna ragione di escludere, in casi di emergenza, la capacità di agire di qualsiasi membro di quella Chiesa.

​In effetti, secondo la Cronaca del Monastero di Montecassino, scritta intorno al 1085 d.C., nel Libro III, capitolo 13, n. 12 (Patrologia Cursus Completus, Tomus 173 [1853], p. 724), lo stesso Niccolò II fu eletto da una sola persona, San Ildebrando l’Arcidiacono, agendo con il consenso scritto dei membri onesti del clero e dei laici della Chiesa Romana.

Qual è l’autorità della Bolla di Papa Niccolò II?

​La Bolla di Papa Niccolò II, scritta con il consiglio dei Santi Pier Damiani, Dottore della Chiesa, e Ildebrando di Sovana, il futuro Papa Gregorio VII, e promulgata nel Sinodo Lateranense alla presenza di 113 Vescovi, è senza dubbio un solenne esercizio di autorità pontificia. La Bolla è principalmente un documento disciplinare riguardante le elezioni papali e ciò che si deve fare in caso di elezioni illegali. Ma in quanto fonda la sua disciplina su affermazioni di principio giuridico o dottrinale, essa è un esercizio del solenne Magistero Pontificio. Ciò è particolarmente vero in quei principi che tutti i successivi Romani Pontefici hanno rispettato e riaffermato. È vero anche perché, dal momento che la successione apostolica nella Sede di Roma è validata da questa Bolla e dalla sua osservanza, se essa contenesse un principio falso, la Chiesa di Roma non sarebbe più la legittima successore della Chiesa fondata da Gesù Cristo. Pertanto, i principi giuridici e dottrinali presupposti dalla disciplina devono essere ritenuti immuni da ogni tale errore.

​Per questa ragione, sebbene la Bolla non regoli più le elezioni papali, mantiene comiunque la sua autorità, in quanto l’attuale legge papale include la sua disposizione di limitare l’elettorato, in circostanze normali, ai Cardinali Vescovi. Essa conserva la sua autorità anche in quanto l’attuale legge papale non prevede alcuna disposizione per quanto concerne il caso menzionato da Papa Niccolò II al n. 3 della sua Bolla.

​La continuata autorità della Bolla di Niccolò II è affermata anche da Papa Paolo VI nella sua Costituzione Apostolica, dove definisce il suo insegnamento “celebrato”.

In che modo il Conclave del maggio 2025 si è svolto illegittimamente?

​Ciò è spiegato in breve nel Rogitum per l’elezione di Ildebrando, e ampiamente anche qui. Questi due documenti spiegano solo i più manifesti errori canonici, vale a dire che 133 Cardinali Elettori annunciarono che avrebbero votato contemporaneamente durante il Conclave, cosa che nessun Cardinale ha pubblicamente smentito nei 7 mesi successivi alla sua conclusione.

​Vi sono altri 3 gravi problemi canonici riguardo al Conclave, ciascuno dei quali renderebbe i invalidi e privi di effetto giuridico le relative conclusioni:

  1. ​La partecipazione di non-Elettori al Conclave, sia perché (i) più di 70 di essi sono stati nominati da un uomo che non aveva il munus petrino e che pertanto non aveva alcun diritto legale di nominarli, non avendo Papa Benedetto XVI mai renunciato ad esso, sia perché (ii) ben 70 di essi non sono stati validamente nominati Cardinali, essendo stati nominati dopo il 2017, quando Bergoglio negò pubblicamente nella sua lettera ai Vescovi d’Argentina l’autorità degli Apostoli di proibire i Sacramenti dei vivi ai peccatori pubblici. Con tale negazione egli ha rotto definitivamente con la Fede Apostolica della Chiesa ed è stato ipso facto scomunicato in virtù del canone 1364, per cui, in accordo con il canone 1331, non poteva validamente esercitare alcun ministero nella Chiesa, anche se si volesse ipoteticamente asserire che le sue nomine di questi 70 avessero un qualche valore giuridico. — Pertanto, la presenza nel Conclave del 2025 della maggior parte di essi, che non avevano mai ripudiato la rottura eretica di Amoris Laetitia affermata nella nota dottrinale di Bergoglio ai Vescovi d’Argentina nella sua lettera dell’agosto/settembre 2017, ha reso il Conclave invalido, poiché in accordo con la Legge Pontificia Universi Dominici Gregis solo i Cardinali validamente nominati possono votare in un Conclave. Questa incapacità è una conseguenza formale e manifesta del Diritto Canonico e pertanto non può essere aggirata appellandosi all’UDG n. 35, che si riferisce a mere pretestuosità e rivendicazioni non documentate.
  2. ​Robert Prevost già nell’autunno del 2024 ha professato pubblicamente la sua adesione alle bestemmie eretiche di Fiducia supplicans e all’eresia secondo cui la Chiesa potrebbe professarle in alcune parti del mondo e non in altre rimanendo comunque la stessa unica Chiesa; per cui anch’egli, in virtù del canone 1364, è stato scomunicato senza alcuna necessità di sentenza e, in virtù di Cum Ex Apostolatus Officio — la cui censura al n. 6 non è mai stata revocata —, la sua elezione, anche se validamente compiuta, deve essere ritenuta invalida e nulla a posteriori, giacché l’elezione di un eretico formale manifesto non deve mai essere considerata valida e legittima, per quanti Cardinali, Vescovi, principi o capi di Stato affermino il contrario.
  3. ​Il Conclave del 2025 è stato convocato dal Cardinale Re, il quale ha pubblicamente affermato la propria adesione alle dottrine formalmente e manifestamente eretiche contenute in Amoris Laetitia e Fiducia Supplicans. Ma in virtù del canone 1364, per il quale è stato ipso facto scomunicato a causa di tale adesione, e del canone 1331, §1, per il quale ha perso ogni diritto di esercitare qualsiasi ministero nella Chiesa, il suo atto dell’aprile 2025 di convocare i Cardinali in conclave è giuridicamente invalido, nullo e privo di effetto. Di conseguenza, il Conclave non aveva alcuna posizione giuridica per eleggere chiunque, non importa chi sarebbe stato eletto, anche se tutte le altre regole fossero state seguite.

Come si legittima l’elezione di Ildebrando?

​Come recita il Rogitum per la sua elezione, poiché i Cardinali Elettori hanno perso il loro diritto di eleggere il papa mediante la loro partecipazione all’elezione illegale del maggio 2025, i Fedeli Cattolici, soddisfacendo i requisiti del n. 3 della Bolla di Niccolò II e agendo in virtù del diritto che Egli dichiara essi possedere in tali casi straordinari di elezioni disoneste, hanno eletto Ildebrando validamente e legittimamente come era loro diritto.

​La validità giuridica dell’elezione sorge ed esiste in virtù del fatto che i dati dell’evento sono conformi al diritto giuridico della Chiesa di eleggere un vero papa in caso di un’elezione disonesta e illegale come quella avvenuta nel maggio del 2025 e come specificato da Papa Niccolò II nella sua Bolla, al n. 3.

​La prova dei fatti giuridici che attestano la pretesa di validità dell’elezione è certificata da dichiarazioni giurate di tutti i partecipanti e riassunta nel Rogitum pubblicato per l’elezione. I documenti effettivi sono disponibili per l’ispezione di quei Cardinali e Vescovi che hanno pubblicamente riconosciuto l’invalidità del Conclave di maggio, poiché, com’è ovvio, solo costoro potrebbero plausibilmente nutrire un desiderio sincero e onesto di conoscere la verità sull’elezione di Ildebrando.

Chi sono stati gli elettori che hanno partecipato all’elezione di Ildebrando?

​In accordo con l’insegnamento di Niccolò II nella sua Bolla In Nomine Domini, n. 3, i legittimi elettori di un Romano Pontefice, nella circostanza straordinaria successiva all’elezione illegale dell’antipapa, sono tutti quei pochi cattolici battezzati che sono membri della Chiesa di Roma, come è stato spiegato. Tale è stato il caso dell’elezione di Ildebrando il 23 novembre 2025. Chi siano stati gli elettori sarà reso noto ai Vescovi che consacreranno Ildebrando e ad altri membri della Sacra Gerarchia, ma per amore della loro privacy e sicurezza personale non verrà reso noto pubblicamente, giacché né il diritto della Chiesa lo richiede, né le leggi italiane sulla privacy lo permettono senza il loro consenso. Inoltre, poiché l’Italia è governata da una forma particolarmente maligna di massoneria e poiché un elemento criminale detiene il potere nello Stato della Città del Vaticano, la necessità di tale sicurezza è evidente.

Chi è Ildebrando?

​Ildebrando è un cattolico battezzato, maschio, celibe, membro della Chiesa di Roma, in età adulta e libero da qualsiasi censura ecclesiastica. Egli non è un Vescovo, per cui deve essere consacrato prima di iniziare il suo ministero papale. La sua identità sarà resa nota al momento della sua consacrazione, in modo che fino a quel momento egli possa parlare liberamente con i Vescovi ed essi con lui, senza minacce di persecuzione o molestie. Sebbene ciò possa non piacere ai suoi nemici o a coloro che sono dediti alla curiosità, il papa eletto ha il diritto di condurre i propri affari e prendere le proprie decisioni personali riguardo alla propria sicurezza. Chiunque sia sano di mente e razionale può vederlo; e pertanto si chiede ai Fedeli di essere pazienti riguardo alla divulgazione di queste informazioni.

Può qualcuno mettere in dubbio il diritto di Ildebrando di essere il vero Papa?

​Nessuno può legittimamente metterne in dubbio il diritto, poiché la sua elezione è legittima secondo gli insegnamenti di Papa Niccolò e di Giovanni Paolo II — quest’ultimo nel dichiarare invalido il conclave del 2025, e il primo nel dichiarare chi abbia il diritto di eleggere il papa quando i Cardinali aderiscono universalmente a un simile crimine. Tuttavia, chiunque sia ignaro dei fatti o delle leggi dell’elezione ha il diritto di conoscere la verità su tali questioni: ed è a questo scopo che esiste SedesApostolica.Info.

Qual è il dovere solenne di ogni cattolico?

​Il dovere solenne di ogni cattolico, secondo la Bolla di Bonifacio VIII Unam Sanctam, è di sottomettersi al legittimo Romano Pontefice, poiché senza questa sottomissione è impossibile salvarsi. Di conseguenza, ogni Cardinale, Vescovo, Sacerdote, Diacono, Religioso e laico cattolico ha il dovere grave, solenne e immediato di informarsi riguardo all’invalidità del Conclave e alla legittimità dell’elezione di Ildebrando. La salvezza di ogni singolo individuo richiede e pretende questo. Fallire in ciò costituirebbe un peccato grave. Ai Vescovi, in particolare, è richiesto di fare questo e di procedere alla consacrazione di Ildebrando con debita reverenza e sollecitudine.

Ogni cattolico ha il diritto di aderire a Ildebrando, anche se il suo superiore immediato o i suoi superiori aderiscono all’antipapa Leone XIV?

​Sì, ogni cattolico per il suo battesimo ha il diritto divino di aderire al vero Papa, senza riguardo ad alcun altro obbligo e persino contro o contrariamente ai desideri dei suoi superiori umani o ecclesiastici immediati. Se l’esercizio di questo diritto in libertà, libero da persecuzioni, richiede o necessita di una separazione fisica, vescovi, sacerdoti, diaconi, seminaristi e religiosi hanno il diritto di separarsi dai loro superiori o comunità. Tuttavia, i coniugi non dovrebbero separarsi l’uno dall’altra a causa di tali disaccordi, ma permettere a ciascuno di adorare in pace senza abusi o persecuzioni. Anche le famiglie, le comunità religiose e le diocesi dovrebbero sforzarsi di mantenere quella pace in Cristo che permette ai cattolici di aderire al vero Papa. Tutte le comunità governate dalla carità e dalla buona volontà si mostreranno tali sforzandosi di preservare una tale pace, poiché il peccato qui riguarda i Cardinali Elettori e non dovremmo perseguitarci a vicenda per causa loro, ma esortarli al pentimento.

Un cattolico può lecitamente partecipare a una cerimonia religiosa condotta da clero che sostiene che Leone XIV sia il vero papa?

Se lo fanno perché aderiscono alle sue eresie, no; poiché tale adesione non può essere presunta come frutto di ignoranza o buona volontà. Se lo fanno per ignoranza, qualora dovesse sorgere scandalo, questo dovrebbe essere evitato. Fino a quando Ildebrando non sarà consacrato Vescovo di Roma, egli non è in grado di impartire un insegnamento vincolante su queste questioni e ha deciso di rimanere in silenzio, consigliando ai Fedeli di seguire l’insegnamento di Sant’Alfonso de’ Liguori in tali questioni di pratica e di coscienza.

Che dire delle opinioni del Cardinale Billot e di Sant’Alfonso de’ Liguori riguardo alle elezioni papali viziate da imperfezioni o errori morali?

​È un errore comune e un metodo di argomentazione frequente e disonesto che i recenti apologeti dei Modernisti e degli Eretici si appellino agli scritti del Cardinale Billot S.J. e del grande dottore della Chiesa Sant’Alfonso de’ Liguori, nel tentativo di distorcere le loro dottrine per sostenere i crimini dei nemici di Cristo. Essi fanno ciò estrapolando le loro opinioni dal contesto e applicandole ai casi sbagliati.

​In primo luogo, l’opinione del Cardinale Billot (Tractatus de Ecclesia Christi, Tesi XXIX, §3) riguarda le elezioni valide e legittime, non le elezioni invalide o illegali, ed è ristretta al caso delle accuse di eresia mosse da Savonarola contro Papa Alessandro VI (1492-1503) dopo la sua elezione; inoltre, essa riguarda il caso in cui l’intera Chiesa non contestò la validità di un’elezione papale. Ma nel maggio del 2025, migliaia di cattolici a Roma e in tutta Italia hanno contestato la validità dell’elezione, e continuano a farlo fino ai giorni nostri, quindi essa non può essere applicata al caso del Conclave del maggio 2025.

​In secondo luogo, l’opinione di Sant’Alfonso (Verità della Fede, 1767, Parte III, Cap. VIII, n. 9) 1 — che parla di elezioni “illegittime” e viziate da “frode” — non parla chiaramente di problemi giuridici, bensì di problemi morali. Questo perché in italiano entrambi i termini si riferiscono principalmente a deviazioni morali, e non a problemi di invalidità giuridica. Essendo un teologo morale, in prima istanza si deve presumere che questo Dottore della Chiesa stia parlando dell’ordine morale. E coloro che insistono diversamente devono dimostrare le loro affermazioni gratuite.

​Per comprendere la gravità dell’uso improprio di entrambi gli autori, bisogna distinguere, prima di tutto, tra un’elezione papale che sia stata invalida o illegale, da un lato, e un’elezione papale valida che sia risultata da un comportamento meramente immorale degli elettori, quando tale comportamento non rendeva di per sé l’elezione giuridicamente invalida.

​La regola da usare qui si trova nelle leggi papali stesse, come afferma lo stesso Cardinale Billot, 2 e questa deve essere seguita, perché così come nessuno può appellarsi ad altra autorità contro il giudizio della Sede Apostolica, nessuno può appellarsi all’opinione del Cardinale Billot o di Sant’Alfonso contro la Legge Pontificia. In effetti, in tali casi ogni studioso onesto vedrà che la corretta lettura di tali autori deve essere conciliata con l’insegnamento cattolico e ritenuta riferirsi unicamente alla turpitudine morale, e non ad azioni che invalidano giuridicamente un’elezione per se, così da evitare di implicare questi due grandi uomini in opinioni contrarie al Magistero perenne.

​Ora, nella legge papale di Papa Giovanni Paolo II, la Universi Dominici Gregis, si dice esplicitamente, ad esempio al n. 78, che se durante l’elezione si verifica la simonia, coloro che partecipano alla simonia devono essere scomunicati, ma questo crimine morale non rende l’elezione invalida. La stessa regolamentazione si trova nella legge di Papa Pio XII. Tale distinzione è antica nella giurisprudenza ecclesiastica, come si può vedere nel caso dell’elezione di Papa Gregorio VI, il quale acquistò il papato da Papa Benedetto IX e, dopo la sua elezione da parte del Clero e dei Fedeli di Roma, rinunciò al papato al Concilio provinciale di Sutri nel 1046, dopo aver confessato davanti al Re Enrico III di Germania e ai vescovi e al clero riuniti come avesse ottenuto il papato sotto l’apparenza di simonia. Fino ad oggi, Gregorio VI è ritenuto essere stato un papa legittimo, ma la sua rinuncia è parimenti ritenuta legittima e regolare.

​Inoltre, nel presente caso del Conclave del 2025, non si ha a che fare con semplici azioni di turpitudine morale o con infrazioni minori della legge papale, poiché votare con 133 elettori è chiaramente contrario al precetto del n. 33, e nessuna dispensa contro di esso può essere utilizzata, come da censura riscontrata al n. 4; inoltre, tutte le azioni contrarie rendono l’elezione invalida come da n. 76, per cui non abbiamo a che fare con un’elezione con problemi minori o di sola corruzione morale, bensì con una violazione diretta del precetto.

​Se il Cardinale Billot e Sant’Alfonso potessero essere citati in un caso come quello del Conclave del maggio 2025, in cui vi è la violazione diretta di un precetto della legge, allora allo stesso modo la loro opinione dovrebbe valere nell’elezione dell’antipapa Benedetto X nel 1058, dove l’unica violazione fu la convocazione contraria al precetto di Stefano IX, secondo cui l’elezione non poteva tenersi fino a quando San Ildebrando l’Arcidiacono non fosse stato presente. Ciò renderebbe quindi invalida la successiva elezione di Niccolò II, e le canonizzazioni di Ildebrando e Pier Damiani sarebbero invalide e fraudolente, e di conseguenza l’intera Chiesa di Roma dal 1058 sarebbe illegittima e in errore.

​Se dunque qualsiasi cattolico dovesse appellarsi a Billot e de’ Liguori in tal modo, sta chiaramente rischiando sanzioni canoniche per scandalo, eresia e scisma, poiché se sono coerenti nelle loro affermazioni, devono negare che la Chiesa cattolica dal 1059 sia la vera Chiesa di Cristo. Piuttosto, gli autentici interpreti cattolici devono leggere entrambi gli autori presumendo che non stessero parlando del caso presente, ma abbiano parlato in modo inesatto o impreciso e non abbiano mai inteso implicare alcun dissenso contro la suprema autorità dei Romani Pontefici in tali questioni.

​L’appello a Billot e de’ Liguori per giustificare il Conclave del maggio 2025 è tuttavia un progetto veramente blasfemo, poiché è un tentativo di sostenere che la vera Chiesa di Cristo non sia un’istituzione giuridicamente legittima che ha preservato la legittimità giuridica dai tempi di Cristo che l’ha fondata. Ciò bestemmia Cristo come Dio, il quale ha promesso che le Porte dell’Inferno non avrebbero prevalso contro di Essa (Mt 16:18), e bestemmia Cristo come Sposo e Capo della Chiesa, poiché implica che Egli si unirebbe a una meretrice e non a una vergine fedele (cfr. 1 Corinzi 6:16). Una tale ecclesiologia, che abbracciasse l’illegittimità per sostenere un ardente eretico bergogliano come papa nella sua elezione illegale, è chiaramente una dottrina dell’Antichiesa (cfr. San Giovanni Apostolo, Apocalisse 17:1-2), non della Chiesa di Cristo. Per questa ragione, tutti i veri cattolici respingono un tale appello come inganno e insegnamento di anticristi (cfr. Levitico 19:29 e 20:6; Proverbi 24:21; 1 Pietro 4:4).

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1  La citazione precisa si trova a pagina 104 dell’edizione del 1767, QUI. Come si può vedere dall’italiano originale, il Santo sta parlando di un’ipotesi, poiché dice “Non importa se” in un momento qualsiasi del passato sia accaduto che ecc., e solo riguardo a come determinare se la successione apostolica sia interrotta o meno. Pertanto, argomentare che egli stia insegnando una regola per determinare le elezioni valide è assurdo e contrario al contesto. — In effetti, poiché il grande Dottore della Chiesa cita frequentemente il Cardinale Billot nei suoi scritti, e in questo passaggio si riferisce alla sua teoria dell’accettazione universale, coloro che asserirebbero che il Santo stia estendendo l’opinione di Billot ad altri casi, come a validare un’elezione di per sé invalida, stanno semplicemente imponendo gratuitamente il proprio significato al testo. — Ciò è particolarmente vero se consideriamo il caso di Papa Leone VIII, che fu installato dall’Imperatore germanico con la forza delle armi e illegalmente, senza alcuna elezione, come Papa a Roma (6 dicembre 963 d.C.), ma dopo la rinuncia al papato da parte del vero papa, Benedetto V, il 23 giugno, fu accettato dai Fedeli di Roma come Papa per pubblica acclamazione e acquiescenza, modalità di elezione esistita in quei giorni solo in virtù del diritto apostolico, ma mai esistita sotto la successiva legge papale. Tuttavia, quando i Fedeli di Roma si radunarono il 23 novembre 2025, non sanarono l’elezione di Leone XIV eleggendolo secondo il diritto apostolico; elessero invece Ildebrando. Quindi appellarsi all’argomento apologetico di passaggio di Sant’Alfonso contro l’elezione di Ildebrando non è solo disonesto, perché contrario al contesto dell’argomentazione stessa del Santo, ma fraudolento, perché contrario sia al precedente storico che al diritto giuridico riguardo al sanare un’elezione invalida.

2  Il Cardinale Billot afferma nel suo Tractatus de Ecclesia Christi, De Romano Pontefice, Prati, 1909, p. 609: “Quod legitima electio Pontificis a solo iure pontificio de facto nunc dependeat, facili atque obvio argumento demonstratur, quia lex regulans electionem fuit edicta per pontifices summos. Ergo quoaduseque a Pontifice ipso abrogetur, in suo virgore manet, e non est aliqua potestas in Ecclesia, etiam sede vacante, per quam possit immutari.” (“Che la legittima elezione del Papa dipenda attualmente de facto dal solo diritto pontificio si dimostra con un argomento facile e ovvio, perché la legge che regola l’elezione fu promulgata dai sommi pontefici. Pertanto, finché non sia abrogata dallo stesso Pontefice, essa rimane in vigore, e non vi è alcuna potestà nella Chiesa, neppure durante la sede vacante, mediante la quale essa possa essere mutata.”) — La precedente citazione di Billot si trova alle pp. 620-21.